Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 45
Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.



Relazione illustrativa
La formulazione originaria della rubrica (in cui si parlava di notificazione, invece che di comunicazione) è stata modificata in accoglimento di una osservazione della competente Commissione della Camera (all’articolo 45, valuti il Governo l’opportunità di modificare la rubrica facendo riferimento alla "comunicazione" e non alla "notificazione", come peraltro previsto dalla stessa disposizione introdotta). Il provvedimento di assegnazione dei termini, al pari della domanda di accesso del debitore, va reso noto ai terzi che vedono le loro prerogative limitate nell’arco temporale che va dal deposito della domanda alla decisione del tribunale sulla domanda del debitore e per questo deve essere iscritto al registro delle imprese. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (2)

Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (3)

Art. 45

Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini


1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a) (4), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario (5), il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(4) L’art. 12, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito le parole «o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a)» con le seguenti: «oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a)».
(5) L’art. 12, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito le parole «il nome dell'eventuale commissario» con le seguenti: «il nome del commissario».