Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO III
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 53
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.

3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.

4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.

5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonchè iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.

6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.



Relazione illustrativa
In ossequio a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. d), legge delega n. 155/2017, si è reso necessario regolare gli effetti dell’accoglimento del reclamo, disciplinando quello che accade quando, omologato il concordato o l’accordo di ristrutturazione in primo grado, venga dichiarata in secondo grado l’apertura della liquidazione giudiziale, o viceversa. Si è cercato così di superare le difformità interpretative e di risolvere i dubbi che si erano creati con riferimento all’ipotesi, su cui ancora non era maturato un orientamento uniforme, in cui il decreto (secondo la forma attuale) di omologa del concordato o dell’accordo di ristrutturazione fosse stato revocato dalla corte d’appello (diversamente dal caso in cui la dichiarazione di fallimento fosse stata riformata in secondo grado, nella quale eventualità gli effetti della sentenza dichiarativa dell’insolvenza si conservavano pacificamente fino al passaggio in giudicato della pronuncia).
A questo scopo è stata dettata la disciplina riguardante la revoca della liquidazione giudiziale ad opera della corte d’appello e la revoca dell’omologazione del concordato o dell’accordo.
Per bilanciare i contrapposti interessi ed evitare i pregiudizi che potrebbero discendere da doversi possibili effetti in caso di riforma del provvedimento di primo grado poi seguita dalla cassazione della pronuncia, si è introdotta, nel primo caso, la immediata restituzione dell’amministrazione dei beni e dell’esercizio dell’impresa al debitore, sia pure sotto la vigilanza del curatore (che rimane in carica fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza che pronuncia sulla revoca). Si è, inoltre, previsto che il debitore assolva ad obblighi informativi periodici disposti dalla corte d’appello. In caso di violazione di tali obblighi il tribunale priva il debitore del potere di compiere gli atti di amministrazione, anche ordinari.
Nel secondo caso, invece, si è previsto che, una volta aperta la liquidazione giudiziale ad opera della corte d’appello, sia pure con i provvedimenti organizzatori conseguenti demandati al tribunale, il debitore possa chiedere a quest’ultimo di sospendere sia i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo (per evitare la complicazione originata dal procedere fino al ricorso per cassazione di giudizi condizionati dall’esito dell’impugnazione proposta nei confronti della sentenza della corte d’appello, e destinati ad essere superati dall’eventuale accoglimento di quest’ultima), sia di sospendere la liquidazione dell’attivo (per evitare il formarsi di situazioni incompatibili con l’accoglimento dell’impugnazione). Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (2)

Sezione II
Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (3)

Art. 53
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.

3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.

4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.

5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonchè iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.

5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuita' aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, puo' confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno. (4)

6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(4) Comma inserito dall’art. 12, comma 13, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.