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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo I
Accordi

Sezione II
Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi (1)

Art. 58

Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.

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(1) L’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022 ha così sostituito il nome della rubrica della sezione II.


Relazione illustrativa
La norma disciplina l’ipotesi in cui si verifichino, dopo il deposito della domanda e prima dell’omologazione o in fase esecutiva, circostanze che impongano di modificare in modo sostanziale il contenuto degli accordi o del piano. Qualora, infatti, il debitore apporti modifiche del piano prima dell’omologazione, devono essere rinnovati l’attestazione del professionista indipendente e le manifestazioni di consenso da parte dei creditori pregiudicati. L’attestazione è necessaria anche in caso di modificazioni sostanziali degli accordi.
Se si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano dopo l’omologazione, l’imprenditore può apportare le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese ed il debitore deve provvedere ad avvisare i creditori dell’avvenuta pubblicazione. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso i creditori possono proporre opposizione nelle forme dell’opposizione all’omologazione degli accordi. Il testo integrale della Relazione illustrativa