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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione I
Disposizioni di carattere generale

Art. 66

Procedure familiari

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonchè le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.



Relazione illustrativa
In attuazione di uno specifico principio di delega, espresso dall’art. 9, comma 1, lettera a), della legge delega, che si è dato carico delle numerose difficoltà applicative originate dalla legge n.3 del 2012, la disposizione introduce una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull’intero nucleo familiare sia quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un’origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria. In tali casi, in cui è auspicabile –se non necessaria- una gestione ed una soluzione unitaria del problema- è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi e si è previsto che il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, adotti i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.
E’ stata anche recepita la sollecitazione espressa dalla Commissione Giustizia della Camera (all’articolo 66, valuti il Governo l’opportunità di precisare i rapporti tra le diverse procedure che possono applicarsi alle fattispecie di cui al medesimo articolo e tra i diversi procedimenti che dalle stesse possano originarsi), prevedendo che, nel caso in cui uno dei debitori sia un consumatore ed un altro sia un imprenditore o un professionista, in presenza di un ricorso e di un progetto unitario di risoluzione della crisi, debba prevalere la disciplina del concordato minore, di maggior tutela per i creditori, in quanto sottoposta alla loro approvazione.
Infine, non è stato scalfito il principio di responsabilità patrimoniale personale, sicché le masse attive e passive rimangano distinte, pur se coinvolte nel medesimo piano. Il testo integrale della Relazione illustrativa