Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III
Concordato minore

Art. 74
Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.



Relazione illustrativa
Tutti i debitori rientranti nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), con esclusione del consumatore -per il quale è previsto in via esclusiva l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti come alternativa alla liquidazione controllata- possono avere accesso ad una procedura di composizione concordata della crisi o dell’insolvenza denominata concordato minore, che si pone in linea di sostanziale continuità con l’accordo disciplinato dagli artt. 10 e seg. della legge n.3 del 2012, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento.
Non diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo ed in ossequio a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, lettera b) della legge n. 155 del 2017, la norma privilegia le proposte di concordato che poggino sulla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sicché costituisce requisito di ammissibilità del concordato liquidatorio l’apporto di apprezzabili risorse esterne, che consentano un grado di soddisfacimento dei creditori maggiore di quello assicurato dall’impiego del patrimonio esistente. Diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo ed in considerazione della maggiore semplicità della procedura e della tipologia dei debitori che possono farvi ricorso, non si è ritenuto, in questo caso, di quantificare l’incidenza dell’apporto esterno sulla misura del soddisfacimento dei creditori, lasciando tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice. La proposta può prevedere il soddisfacimento dei debiti, anche parziale, in qualsiasi forma, e quindi non necessariamente in denaro, seppure con modalità che consentano di rispettare l’ordine delle cause di prelazione, e la suddivisione dei creditori in classi, con i dovuti adattamenti resi necessari dalla maggiore semplicità e snellezza del procedimento, che non conosce l’istituto delle proposte concorrenti.
In generale, le affinità tra concordato minore e concordato preventivo giustificano il rinvio alle disposizioni che disciplinano tale secondo istituto, in quanto compatibili. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III
Concordato minore

Art. 74
Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo' essere proposto esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonchè la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi e' obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (1).

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.