Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo II
Principi generali
Sezione III
Principi di carattere processuale
1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non puo' superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.
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(1) Articolo sostituito dall'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 con effetto dal 16
luglio 2022.