Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi
Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Sezione III
Concordato minore
1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attivita' inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori [...].
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.