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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo (1)

Art. 86

Moratoria nel concordato in continuita' (2)

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano puo' prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile puo' essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

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(1) L’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha così sostituito il nome della rubrica.
(2) Articolo sostituito dall’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.