Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione I
Finalità e contenuti del concordato preventivo (1)
1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
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(1) L’art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha così sostituito il nome della rubrica.
Relazione illustrativa
La disposizione riproduce, per il solo concordato preventivo, le regole già contenute nell’art. 182-sexies del r.d. n.267 del 1942.
Il testo integrale della Relazione illustrativa