Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione III
Principi di carattere processuale

Art. 9
Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.

2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.



Relazione illustrativa
In attuazione dei principi di riduzione della durata e dei costi, nonché di semplificazione delle procedure concorsuali, di cui rispettivamente alle lettere l) e h) dell’art. 2, comma 1, legge delega, n. 155/2017, l’articolo 9 pone al comma 1 la regola della trattazione delle procedure concorsuali anche nel periodo di sospensione feriale dei termini di cui alla legge n.742 del 1969, salvo che non sia diversamente disposto.
Il comma 2 prevede l’obbligatorietà del patrocinio del difensore, anche in questo caso con possibilità di deroga, così chiarendo precedenti dubbi interpretativi, sorti soprattutto con riferimento alla presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, della domanda di concordato preventivo e di accesso alle procedure di sovraindebitamento. Il testo integrale della Relazione illustrativa