Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione II
Organi e amministrazione

Art. 92
Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonchè le disposizioni di cui agliarticoli 35, comma 4-bis,e 35.1 deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonchè ogni altra informazione rilevante in suo possesso.

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.



Relazione illustrativa
La norma non presenta significativi profili di novità rispetto alla disciplina previgente.
Il commissario giudiziale è dunque pubblico ufficiale e gli si applicano le disposizioni dettate in materia di reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore, di revoca del curatore e responsabilità del curatore, nonché le disposizioni sul compenso del curatore, in quanto compatibili.
La disposizione disciplina i doveri informativi del commissario giudiziale nei confronti dei creditori o di terzi nella prospettiva della presentazione di proposte concorrenti o di offerte concorrenti sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché di ogni altra informazione rilevante in suo possesso. L’attività informativa del commissario giudiziale deve essere volta a favorire la competizione ma nello stesso tempo a consentire l’accesso ai soli richiedenti di riscontrata serietà e affidabilità anche con riferimento agli obblighi di riservatezza.
La norma, infine, ribadisce l’obbligo del commissario di comunicare al pubblico ministero fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari conosciuti nell’ambito delle sue funzioni.
Si specifica che vale, per il commissario giudiziale, il regime di incompatibilità introdotto dal decreto legislativo n.54 del 2018. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione II
Organi e amministrazione

Art. 92
Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui agliarticoli 35, comma 4-bis,e 35.1 deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto (1).

3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso.

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.



----------------
(1) Comma così modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 con effetto dal 1° settembre 2021.
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione II
Organi e amministrazione

Art. 92
Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137 (1), in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis,e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

3. Il commissario giudiziale vigila sull'attivita' del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuita' aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione. (2)

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

----------------
(1) L’art. 20, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito le parole «gli articoli 125, 126, 133, 134, 136 e 137» con le seguenti: «gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137».
(2) Comma sostituito dall’art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.