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Codice della Crisi e dell'Insolvenza

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione II
Organi e amministrazione

Art. 93

Pubblicità del decreto

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.



Relazione illustrativa
La disposizione pone a carico del commissario giudiziale di provvedere alla trascrizione del decreto di apertura quando il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione. Il testo integrale della Relazione illustrativa