Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 199

Responsabilità del commissario liquidatore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

II. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

III. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.


GIURISPRUDENZA


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