Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
Art. 233
Mercato di voto
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
II. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
III. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.