Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Art. 77

Associazione in partecipazione
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE

I. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.

II. L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

III. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150. (1)

________________

(1) Comma modificato dall’art. 63 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM