TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO III
Del procedimento d'appello

Art. 129-bis

Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d'appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel numero 4 del secondo comma dell'articolo 279 del codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l'ordinanza collegiale per l'ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

II. Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall'articolo 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso.