TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO III
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere

Art. 33

Divisione dei registri in più volumi
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo di ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.

II. Il capo dell'ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche i volumi distinti per materia.