Codice di Diritto Societario


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VI
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
CAPO II
Delle mutue assicuratrici

Art. 2548

Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia
TESTO A FRONTE

I. L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

II. L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

III. I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

IV. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.