Intermediazione finanziaria – Contrattazione al grey market con clientela retail di titoli in corso di emissione – Negoziazione in conto proprio – Esclusione – Collocamento – Sussistenza.
Nella fase di grey market, la contrattazione con la clientela c.d. retail, che non acquista ma, piuttosto, prenota un titolo non ancora venuto ad esistenza (del quale, per definizione, non può avere conoscenza), rientra appieno nel collocamento, in quanto l'intermediario solo nominalmente opera su incarico del cliente, per rivelarsi, nei fatti, un incaricato del collocatore con i clienti quali controparti. In tale ipotesi pertanto, non vi è una forma di negoziazione in conto proprio (con l'intermediario quale "dealer"), in quanto si rivela determinante l'interesse dell'intermediario non di lucrare, in termini speculativi, sulla differenza tra prezzo di acquisto e quello di vendita, ma di allocare i titoli tra il pubblico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Parma, 07 Marzo 2007, n. 0. Segue...