Massimario di Diritto dei Mercati Finanziari
Enti pubblici'
Debito pubblico - Gestione - Ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati - Mala gestio dei dirigenti del Ministero del Tesoro - Azione di responsabilità per danno erariale - Giurisdizione contabile
Ferma restando l’insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico da parte degli organi governativi a ciò preposti, mediante ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati, rientra invece nella giurisdizione contabile, in quanto attinente al vaglio dei parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell’agire amministrativo, l’azione di responsabilità per danno erariale con la quale si faccia valere, quale petitum sostanziale, la mala gestio alla quale i dirigenti del Ministero del Tesoro (oggi MEF) avrebbero dato corso, in concreto, nell’adozione di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari contratti in tali strumenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (parz. difforme):
Il rapporto tra Specialisti e MEF non si configura come un rapporto di consulenza che possa dar luogo ad una relazione funzionale in grado di trasformarsi in rapporto di servizio. Nell’ambito delle negoziazioni dei prodotti finanziari derivati in questione non si è costituito un rapporto di servizio tra MEF e JP Morgan. Non può ritenersi che la previsione della clausola ATE, oltre al ricorso ai derivati, sia fonte di responsabilità contabile a carico dei soggetti chiamati, per violazione dei principi di razionalità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 1, comma 1 legge n. 20/1994). Non è sindacabile ai fini del danno erariale l’attività di negoziazione dei contratti di derivati, in quanto attività di merito e discrezionale. Vedi la requisitoria Cassazione Sez. Un. Civili, 01 Febbraio 2021, n. 2157.