Massimario di Diritto dei Mercati Finanziari
Swap
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Nullità – Prescrizione decennale
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Contratto quadro – Illegittimità della sanatoria o convalida del contratto nullo
La prescrizione della domanda di ripetizione dell’indebito, conseguente la dichiarazione della nullità del contratto di Interest Rate Swap, ha durata decennale (non quinquennale come previsto per la differente fattispecie dell’annullamento) e viene validamente interrotta da una lettera di messa in mora.
La nullità delle operazioni di Interest Rate Swap per assenza, al momento della loro conclusione, di un contratto-quadro non può essere sanata con effetto retroattivo dalla stipula di un contratto quadro in epoca successiva (da ultimo, Cass., sez. I, Sentenza n. 24015 del 06/09/2021) neppure nella negoziazione con un operatore qualificato. (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)
Nota: la sentenza conferma le precedenti decisioni di merito:
- Appello Torino, 19 Aprile 2017. Est. Grosso
- Tribunale Verbania, 23 Luglio 2015. Est. Maria Cristina Persico Cassazione civile, sez. I, 04 Maggio 2022, n. 14158.
Debito pubblico - Gestione - Ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati - Mala gestio dei dirigenti del Ministero del Tesoro - Azione di responsabilità per danno erariale - Giurisdizione contabile
Ferma restando l’insindacabilità giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico da parte degli organi governativi a ciò preposti, mediante ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati, rientra invece nella giurisdizione contabile, in quanto attinente al vaglio dei parametri di legittimità e non di mera opportunità o convenienza dell’agire amministrativo, l’azione di responsabilità per danno erariale con la quale si faccia valere, quale petitum sostanziale, la mala gestio alla quale i dirigenti del Ministero del Tesoro (oggi MEF) avrebbero dato corso, in concreto, nell’adozione di determinate modalità operative e nella pattuizione di specifiche condizioni negoziali relative a particolari contratti in tali strumenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (parz. difforme):
Il rapporto tra Specialisti e MEF non si configura come un rapporto di consulenza che possa dar luogo ad una relazione funzionale in grado di trasformarsi in rapporto di servizio. Nell’ambito delle negoziazioni dei prodotti finanziari derivati in questione non si è costituito un rapporto di servizio tra MEF e JP Morgan. Non può ritenersi che la previsione della clausola ATE, oltre al ricorso ai derivati, sia fonte di responsabilità contabile a carico dei soggetti chiamati, per violazione dei principi di razionalità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 1, comma 1 legge n. 20/1994). Non è sindacabile ai fini del danno erariale l’attività di negoziazione dei contratti di derivati, in quanto attività di merito e discrezionale. Vedi la requisitoria Cassazione Sez. Un. Civili, 01 Febbraio 2021, n. 2157.