Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13848 - pubb. 15/12/2015

Il correntista ha facoltà di agire contro la banca dalla data di ogni singola operazione ritenuta illegittima, con ogni relativa conseguenza in ordine alla decorrenza della prescrizione

Tribunale Verona, 02 Dicembre 2015. Est. Mirenda.


Conto corrente bancario - Prescrizione dell'azione del correntista relativa agli addebiti illegittimi - Decorrenza da ogni singolo operazione



Il correntista ha facoltà di agire anche in corso di rapporto al fine di far accertare l'illegittimità di ogni annotazione a debito e più in generale di ogni operazione eseguita dalla banca in suo danno e ciò in quanto egli ha, ai sensi dell'articolo 1852 c.c., la disponibilità "in qualsiasi momento" delle "somme risultanti a suo credito", non potendosi dubitare che per tali possono intendersi non solo quelle derivanti da denaro proprio del correntista ma anche quelle a lui rivenienti da aperture di linee di credito di varia natura, pacifica essendo la facoltà di costui di agire ex contractu al fine di ottenere la favorevole rettifica del relativo saldo. (In base a tale principio, il Tribunale ha ritenuto prescritta l'azione del correntista relativa alle operazioni effettuate nel decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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