Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24555 - pubb. 26/11/2020

Nullità della clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta in caso di pattuizione del solo T.A.N. senza pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione

Appello Bari, 03 Novembre 2020. Pres. Di Leo. Est. Carmela Romano.


Clausola relativa al tasso di interesse con pattuizione del solo T.A.N. senza pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi - Nullità per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta ad substantiam - Illegittimità dell’adozione nel piano di ammortamento del costo occulto dato dal regime composto degli interessi non concordato in contratto - Rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi sostitutivi B.O.T. ex art. 117 TUB



È nulla per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam ex artt. 1284, co. 3, c.c. e 117, co. 4, T.U.B., per gli interessi ultralegali, la clausola relativa agli interessi in cui sia stato pattuito il solo T.A.N. senza contestuale pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi poiché, in tale modo, non è possibile conoscere ex ante il monte complessivo degli interessi cui il finanziato si è obbligato;  né vale ad integrare il requisito della determinatezza la predisposizione del piano di ammortamento, il quale costituisce solo l’esito numerico finale dell’applicazione di “criteri” e “parametri” di calcolo del tasso di interesse (quali, in particolare, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) mai esplicitati in contratto, né obiettivamente individuabili dalla documentazione ad esso allegata  e dunque non conoscibili all’atto di assunzione dell’obbligo negoziale.

La divergenza tra T.A.N. e T.A.E., in difetto di previsione pattizia del T.A.E. e del regime finanziario applicato, rende, infatti, indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse, dal momento che l’individuazione del tasso effettivo di interesse viene affidata ad un artificioso ed occulto incremento del tasso pattuito conseguente all’applicazione della formula dell’interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento, cioè in un momento successivo alla conclusione del mutuo e sulla base di un regime finanziario (quello dell’interesse composto) non previsto in contratto (cfr., sul punto, T. Massa, 3 agosto 2020; T. Lucca, 10 giugno 2020; App. Campobasso, 5 dicembre 2019; T. Cremona, 28 marzo 2019; T. Bari 29 ottobre 20081)

A parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice, e la differenza del monte interessi sarà costituita, per l’appunto, dalla componente anatocistica generata dall’impiego del regime composto.

Laddove non sia stato pattuito e specificato il regime finanziario, la indicazione del solo T.A.N. esprime correttamente il costo del finanziamento solo se il piano di ammortamento sia stato costruito in capitalizzazione semplice, essendo tale regime aderente all’art. 821 c.c. che codifica la regola ordinaria della maturazione proporzionale lineare degli interessi, mentre, in caso di capitalizzazione composta, il T.A.N. fornisce una misura sottodimensionata del prezzo costo dell’operazione pregiudicando la consapevolezza del cliente ed il diritto ad una corretta informazione.

Peraltro l’ammortamento a rata costante viola l’art. 1283 c.c. perché determina, nel regime di capitalizzazione composta adottato – ma non dichiarato – dall’istituto di credito, un’accelerazione nella crescita degli interessi rispetto ad una loro crescita proporzionale, realizzando, per questa via, nella successione di scadenze predeterminate nei piani di ammortamento, la loro capitalizzazione e dunque una spirale ascendente del monte interessi.

Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse ed alla violazione del divieto anatocisctico consegue che il debito vada rideterminato applicando il tasso ex art. 117 co. 7 T.U.B. ed il regime di capitalizzazione semplice, che costituisce il modello legale tipico di produzione di interessi, in conformità al disposto di cui all’art. 821, 3° co., c.c. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara



Il testo integrale


 


Testo Integrale