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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14102 - pubb. 02/02/2016.

Nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità stabilito dall’art.38, comma 2, TUB


Tribunale di Monza, 29 Settembre 2015. Est. Crivelli.

Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità - Conseguenze della violazione - Nullità per illiceità dell’oggetto


E’ innegabile che il mutuo fondiario costituisce una fattispecie contrattuale speciale, i cui elementi costitutivi non si possono che reperire proprio nell’art. 38 t.u.b. Tra essi – oltre alla durata (medio lunga) del finanziamento, alla tipologia della garanzia (ipotecaria di primo grado) ed alla natura del finanziatore (una banca) – l’oggetto non può che essere identificato nel finanziamento, per il quale la norma detta un limite.

Coerentemente con quanto superiormente esposto, la nullità riscontrata deve essere identificata con quella di cui al combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, 2° co., c.c., inerenti al contratto con oggetto illecito per contrasto con norma imperativa. (Francesco Berardi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Berardi


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