Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8995 - pubb. 23/05/2013

Responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. e gestore di pista di minimoto

Tribunale Verona, 07 Marzo 2013. Est. Vaccari.


Responsabilità da cose in custodia – Gestore di pista di minimoto – Responsabilità per la caduta di una minimoto su una macchia di sostanza di incerta composizione – Esclusione.



Deve escludersi la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del gestore di una pista di minimoto per la caduta di uno dei mezzi e del suo conducente a seguito della presenza sulla pista di una macchia di olio di incerta composizione, allorché non risulti dimostrato che tale macchia avesse caratteristiche di scivolosità tali da provocare l’evento e, inoltre, la caduta sia avvenuta al terzo giro di pista, dopo che nel corso dei precedenti due giri l’infortunato si era avveduto della presenza di essa e l’aveva evitata. Occorre infatti tenere presente che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. non esonera la parte danneggiata dall’onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito, ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell’ingiustizia del danno e dell’imputabilità soggettiva. In presenza dei presupposti sopra detti è quindi possibile affermare che la decisione del danneggiato di continuare a percorrere la pista senza chiedere la rimozione di quella che a suo dire era stata il fattore determinante della sua caduta abbia comunque interrotto il nesso causale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale