Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12154 - pubb. 26/02/2015

Dopo l'omologazione, nel concordato con continuità aziendale, gli atti ordinari o straordinari conformi al piano non debbono essere autorizzati dal tribunale

Tribunale Padova, 11 Dicembre 2014. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.


Concordato con continuità aziendale - Conduzione dell'impresa successivamente alla omologazione - Atti conformi al piano - Autorizzazione - Esclusione



Una volta omologato il concordato con continuità aziendale, la conduzione dell'impresa è restituita all'organo gestorio, il quale deve operare nel rispetto del piano, con la conseguenza che gli atti di natura ordinaria o straordinaria che rispettino il piano non necessitano di autorizzazione da parte del tribunale, a differenza di quelli che se ne discostano, i quali non sono comunque suscettibili di autorizzazione in quanto contrari alla proposta approvata dai creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Paolo Scotti


Il testo integrale




Massimario ragionato del concordato preventivo:

Esecuzione del concordato e autorizzazioni


 


Testo Integrale