Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13331 - pubb. 09/09/2015

Concordato con continuità aziendale: chiusura della procedura ex art. 181 L.F. durante la fase di esecuzione e risultanze del registro delle imprese

Tribunale Padova, 29 Luglio 2015. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.


Concordato con continuità aziendale - Omologa - Ritorno in bonis della società - Poteri autorizzativi del tribunale - Esclusione

Concordato con continuità aziendale - Omologazione - Informazioni disponibili ai terzi - Non necessità della permanenza nel registro imprese del richiamo alla pendenza della procedura di concordato - Provvedimento che dia atto della chiusura ex articolo 181 L.F. durante la fase di esecuzione - Ammissibilità



Una volta omologato il concordato con continuità aziendale, la società torna in bonis ed è "restituita" all'organo gestorio, il quale deve operare nel rispetto del piano; in questa fase, il tribunale non è munito di poteri autorizzativi ed il suo ruolo è limitato al controllo, tramite il commissario giudiziale, dell'attività gestoria svolta dagli amministratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Una volta che il concordato con continuità aziendale sia stato omologato, i terzi che vengono in contatto con la società tornata in bonis hanno a disposizione informazioni molto più efficaci e dettagliate rispetto al mero dato formale relativo alla apertura o chiusura della procedura; essi possono, infatti, prendere visione del decreto di omologa pubblicato nel registro delle imprese, il quale specifica gli obblighi informativi a carico della società ed il controllo del commissario giudiziale e del tribunale; possono, inoltre, qualora siano portatori di un interesse concreto e tutelabile, chiedere informazioni al commissario in ordine alla tenuta del piano ed anche esaminare i bilanci della società, la quale, dopo l'omologa del concordato con continuità, deve tornare ad operare in equilibrio finanziario in ragione del venir meno dell'esenzione di cui all'articolo 182-sexies L.F. Il complesso di informazioni disponibili ai terzi rende, pertanto, ultroneo il permanere del richiamo, nel registro delle imprese, alla pendenza della procedura di concordato preventivo, per cui la società può chiedere al tribunale l'emissione di un provvedimento che dia atto della chiusura del procedimento di concordato ai sensi dell'articolo 181 L.F. anche nel caso in cui ne sia ancora in atto l'esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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