Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13835 - pubb. 09/12/2015

I creditori postergati hanno diritto al voto solo quando sia prevista la soddisfazione anche parziale del loro credito

Tribunale Padova, 12 Novembre 2015. Pres., est. Maria Antonia Maiolino.


Concordato preventivo - Creditori destinatari della proposta - Creditori aventi diritto di voto - Creditori destinatari di una previsione di soddisfazione anche parziale del credito

Concordato preventivo - Creditori aventi diritto di voto - Creditori postergati - Condizioni - Limiti



I creditori presi in considerazione dall'articolo 160 legge fall., così come quelli che in base all'articolo 177 legge fall. hanno diritto di voto sulla proposta di concordato preventivo, sono quei creditori contemplati nella proposta stessa come destinatari di una previsione di soddisfazione anche parziale del loro credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai creditori postergati non può essere riconosciuto il diritto di voto nel concordato preventivo se non nelle limitate ipotesi in cui sia loro riservata una qualche soddisfazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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