Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26088 - pubb. 26/10/2021

Azione di risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 186 l.fall. proposta prima della scadenza del termine di adempimento e previsione di insufficiente realizzo

Tribunale Milano, 23 Settembre 2021. Pres. Macchi. Est. Pipicelli.


Concordato preventivo con cessione dei beni - Previsione di insufficiente realizzo per la soddisfazione dei creditori - Grave inadempimento prima della scadenza del termine - Azione di risoluzione ex art. 186 l.fall.



Non è configurabile la risoluzione del concordato preventivo liquidatorio ante tempus rispetto alla scadenza specificamente stabilita per l’adempimento, salvo ipotesi estreme di conclamato inadempimento che non rispondano tuttavia a logiche, seppure concrete, di rischio liquidatorio.

In relazione al momento a partire dal quale i creditori possono ottenere la risoluzione, la formulazione dell’art. 186 L.F. rende manifesta la necessaria sussistenza di un inadempimento già in essere all’epoca in cui viene radicata l’azione non essendo sufficiente la probabilità, neppure se alquanto elevata, che gli obblighi concordatari non vengano onorati nel termine ultimo di scadenza.

Solo nell’ipotesi di conclamata e irreversibile impossibilità di adempiere da parte del debitore (si pensi ad esempio alla distruzione dei beni o all’intervenuta impossibilità di liquidazione dell’unico asset immobiliare per perimento ovvero per mutamento definitivo di destinazione d’uso), quando cioè l’adempimento non è più neppure astrattamente possibile, una domanda di risoluzione anticipata potrebbe essere considerata ammissibile e meritevole di accoglimento.

Il concordato costituisce un accordo contrattuale dove una delle parti, la massa dei creditori, ha natura composita e plurisoggettiva per cui, come l’omologa del concordato consegue all’approvazione da parte della maggioranza dei creditori allo stesso modo la risoluzione non può che fare seguito ad una valutazione degli interessi dell’intera massa dei creditori da compiersi tramite un giudizio sulla tenuta complessiva del piano che trascenda l’interesse concreto del singolo creditore finanche dell’ipotecario. (Davide Greco) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Davide Greco




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