Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3572 - pubb. 28/03/2011

Fallimento su istanza del pubblico ministero in seguito a segnalazione del tribunale fallimentare

Tribunale Padova, 08 Febbraio 2011. Pres., est. Caterina Santinello.


Dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero - Segnalazione del tribunale fallimentare - Legittimità.

Dichiarazione di fallimento - Presupposti - Parametri dimensionali - Onere della prova.

Fallimento - Nullità della costituzione del giudice - Revoca - Salvezza degli effetti prodotti dalle domande di ammissione al passivo sulla prescrizione.

Obbligazione solidale - Transazione - Applicazione dell’art. 1304 c.c. - Presupposti - Transazione riguardante la quota del debitore stipulante - Riduzione del debito dell'importo corrispondente alla quota travasata - Scioglimento del vincolo solidale dello stipulante.

Fallimento - Dichiarazione - Presupposti - Stato di insolvenza - Accertamento - Società in liquidazione - Modalità.



Deve ritenersi legittimo che l’iniziativa del P.M., ai fini della dichiarazione di fallimento, possa essere assunta in base ad una segnalazione proveniente dallo stesso tribunale fallimentare, ben potendo ritenersi che il procedimento civile di cui all’art. 7, n. 2, l.fall. possa consistere anche nel procedimento rivolto alla dichiarazione di fallimento chiusosi con decreto d’improcedibilità. Ed infatti: a) non pare possibile parificare “l’iniziativa d’ufficio” alla “segnalazione” al P.M., dal momento che, una volta effettuata la segnalazione, è solo quest’ultimo che valuta la notizia pervenuta e decide autonomamente se sussistono i presupposti per dar corso alla presentazione dell’istanza di fallimento; b) non sussistono elementi testuali o sistematici per affermare che il procedimento fallimentare non è un procedimento civile, come tale rientrante nella previsione dell’art. 7, n. 2, l.fall.; c) la legittimazione alla segnalazione da parte del giudice civile non può dipendere “dall’oggetto o dall’attività” dallo stesso svolta nel procedimento giudiziario, cosicché non può distinguersi il caso in cui lo stato d’insolvenza riguardi “il debitore” e quello in cui riguardi invece “soggetto diverso da quello destinatario dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento”. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

È onere dell’imprenditore commerciale dimostrare il possesso congiunto dei parametri di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), b) e c) l.fall. per la non assoggettabilità a fallimento, fermo restando che il superamento anche di uno solo dei predetti parametri è idoneo a realizzare il requisito soggettivo per l’assoggettabilità alla procedura concorsuale. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

In presenza di revoca del fallimento, ancorché disposta per vizio attinente alla costituzione del giudice, la nullità che ne consegue non osta all’applicazione del principio per cui la revoca lascia salvi gli effetti prodotti dalle domande di ammissione al passivo sul decorso del termine di prescrizione dei relativi crediti, non rilevando in proposito il disposto dell’art. 21 l.fall., che si riferisce agli atti degli organi della procedura ma non a  quelli compiuti nei confronti di essa; né la revoca comporta l’estinzione della procedura fallimentare, con la conseguenza che trova applicazione la regola di cui al co. 2 dell’art. 2945 c.c., con la produzione dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione, e non quella di cui al co. 3 della medesima norma, che fa salvo, nel caso di estinzione del processo, il solo effetto interruttivo istantaneo prodotto dalla domanda giudiziale. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

In caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il creditore, l’art. 1304, co. 1, c.c. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l’intero debito solidale, mentre, laddove l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma non opera, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori i quali di conseguenza rimangono obbligati nei limiti della loro quota: il pagamento della somma corrispondente alla quota transatta giova per l’effetto agli altri coobbligati e li libera nella misura pari alla quota medesima ai sensi del disposto dell’art. 1292 c.c.. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza di una società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.fall., dev’essere diretta unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività – di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. All’uopo peraltro non potrà computarsi nel patrimonio netto, in base ai principi contabili nazionali ed internazionali, l’esito di procedure legali aventi ad oggetto pretese risarcitorie allo stato intrinsecamente incerte, potenziali e lontane nel tempo, tenuto altresì conto che, nella determinazione delle attività dello stato patrimoniale di una società in liquidazione, il principio della prudenza di cui all’art. 2423 bis, n. 1, c.c. deve osservarsi con ancor maggior rigore, non potendo viceversa trovare per definizione applicazione quello della prospettiva della continuazione dell’attività (art. 2490 c.c.), per l’effettiva tutela dei creditori sociali. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


Massimario, art. 1 l. fall.

Massimario, art. 5 l. fall.


Massimario, art. 7 l. fall.

Massimario, art. 21 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale