Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8794 - pubb. 15/04/2013

Determinazione dell’indennizzo dovuto al terzo contraente ex art. 169 bis L.F. e scioglimento dei contratti per i quali sia stata trascritta la domanda ex art. 2932 c.c.

Tribunale Padova, 26 Marzo 2013. Pres., est. Caterina Santinello.


Concordato preventivo – Crediti dei professionisti che hanno collaborato alla presentazione della domanda e del piano – Prededuzione nel concordato – Esclusione – Accertamento della prededuzione in sede fallimentare.

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Trascrizione della domanda giudiziale da parte dell’altro contraente – Scioglimento – Esclusione.

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Determinazione dell’indennizzo dovuto al terzo contraente – Competenza del debitore – Indicazione nel piano – Necessità.



I crediti del legale e dei professionisti che hanno collaborato alla redazione del piano - ed in parte quello dell’attestatore - devono essere trattati quali crediti sorti anteriormente alla domanda di concordato e nell’ambito di questa procedura non sono prededucibili. Detti crediti possono, invece, essere considerati prededucibili ai sensi dell’articolo 111 L.F. nell’ambito dell’eventuale successivo fallimento qualora, in sede di accertamento del passivo, si ritenga che siano sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non può essere concessa l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti preliminari in corso di esecuzione per i quali l’altro contraente abbia trascritto la domanda giudiziale ex articolo 2932 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La determinazione dell’indennizzo dovuto al terzo contraente ai sensi dell’articolo 169 bis L.F. deve essere effettuata dal debitore, il quale dovrà anche inserire nel piano la relativa previsione; l’accertamento in questione non deve, infatti, essere effettuato dal giudice della procedura di concordato, il quale non può essere chiamato ad accertare l’esistenza del credito se non ai limitati fini dell’ammissione del voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Filippo Lo Presti


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