Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24560 - pubb. 26/11/2020

Avvocato e sanzioni disciplinari: ius superveniens più favorevole non applicabile in ordine alla prescrizione

Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Ottobre 2020, n. 23746. Pres. Curzio. Est. Fabrizia Garri.


Avvocato - Azione disciplinare - Prescrizione - Ius superveniens più favorevole all'incolpato - Inapplicabilità - Momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile - Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza



Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile. (massima ufficiale)


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