Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27068 - pubb. 01/04/2022

Accertamento dello stato di abbandono e generica manifestazione della volontà di accudire i figli minorenni

Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2022, n. 6532. Pres. Valitutti. Est. Parise.


Accertamento dello stato di abbandono – Generica manifestazione della volontà di accudire i figli minorenni da parte del genitore – Rilevanza – Esclusione – Condotte incompatibili con la cura dei figli minori – Fattispecie



In tema di dichiarazione di adottabilità, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni, e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale i genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale proponevano, surrettiziamente, istanze di rivalutazione del materiale probatorio esaminato dalla corte di merito dal quale emergevano condotte incompatibili con la dichiarata volontà di prendersi cura dei figli minori, già eteroaffidati). (massima ufficiale)


 


FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. (Omissis) depositata in data 27-7-2020 e notificata nella stessa data la Corte d'appello di (Omissis), Sezione specializzata per i minorenni, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di (Omissis) depositata in data 31-12-2019, con la quale veniva dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di Y e X e veniva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori O., nato a (OMISSIS), e R,. nata a (OMISSIS). La Corte d'appello, dopo aver ricostruito in dettaglio le vicende oggetto di causa e le storie personali dei genitori e dei minori, ha ritenuto la totale inadeguatezza dei genitori all'accudimento, all'educazione e cura dei minori, che venivano, pertanto, dichiarati in condizione di abbandono morale e materiale.

 

2. Avverso questa sentenza Y e X propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del tutore dei minori, che resiste con controricorso, del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di (Omissis), nonché del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che sono rimasti intimati.

 

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983. artt. 1 e 8; dell'art. 7 della Convenzione di New York, ratificata con L. n. 176 del 1991; dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo. ratificata con L. n. 77 del 2003: dell'art. 11- 24 del trattato istitutivo di una costituzione per l'Europa ratificato con L. n. 57 del 2005, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Illogicità. insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 per omissione di adeguate indagini circa la sussistenza dei presupposti dello stato di abbandono, desunti unicamente dalle relazioni del servizio sociale, essendo state del tutto ignorate le altre risultanze degli atti. Omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione delle parti ". Deducono di aver prodotto nel maggio 2019 i documenti che richiamano (pag. 7 ricorso), da cui risulta attestato, a loro avviso, che lo stato di abbandono non sussiste. Rilevano che nel verbale d'udienza del novembre 2018 l'assistente sociale aveva dato atto che i programmi di recupero previsti dal Tribunale per i minorenni del 2016 non erano stati attuati a causa del dissesto del Comune e che ciò contrastava con le risultanze delle relazioni del (OMISSIS) del SERD e dei Servizi Sociali, secondo cui erano falliti i tentativi di recupero effettuati negli ultimi tre anni nei confronti dei genitori. Richiamano una serie di documenti, sanitari, scolastici, di associazioni di volontariato e di sacerdoti da cui risultano l'attenzione e cura manifestate dai genitori nei confronti dei figli, nonché la sentenza del Tribunale di (Omissis) con la quale il padre, già illegittimamente licenziato, era stato reintegrato nel posto di lavoro.

 

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione dell'art. 336 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.; violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4". Rilevano che mai sono stati sottoposti, in contraddittorio e nel rispetto del loro diritto di difesa, a valutazione delle loro rispettive capacità genitoriali. Inoltre rilevano anche che nel giudizio svolto innanzi al Tribunale per i Minorenni di (Omissis), mai gli stessi né il loro difensore sono stati convocati in vista dell'udienza del giorno 8.03.2019, alla quale essi non hanno potuto partecipare. Deducono che tale circostanza costituisce un obiettivo vulnus procedimentale, posto che i destinatari del procedimento ablativo della potestà genitoriale sono stati privati del diritto di difendersi in quella sede e di contrastare in contraddittorio le risultanze delle valutazioni dei Servizi Sociali in allora acquisite, alle quali è stato erroneamente assegnato il valore di prova. Ad avviso dei ricorrenti, tale vizio processuale determina la nullità di tutto il procedimento conclusosi con la dichiarazione di adottabilità.

 

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 1 e 8, e art. 30 Cost.. Violazione dell'art. 8 Conv. E.D.U. per avere dichiarato lo stato di adottabilità dei minori O. e R. in mancanza dei presupposti legali per ravvisare l'esistenza di uno stato di abbandono, in senso materiale e morale, ignorando il diritto dei minori di essere educati nell'ambito della propria famiglia e l'obbligo delle istituzioni di apprestare le misure, anche impegnative, necessarie per garantire ed attuare tale diritto allorché, come nel caso, siano in realtà saldi i legami affettivi e disponibili i genitori ad essere guidati nelle scelte educative; Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 1 e 8: e art. 30 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere dichiarato lo stato di adottabilità dei minori in mancanza dei presupposti legali ed in particolare per la transitorietà e/o non persistenza dell'inadeguatezza dei ricorrenti a prendersi cura dei minori. Illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, insufficiente in merito alle circostanze preindicate e sulla possibilità di offrire, oggi, ai minori una crescita armoniosa ed equilibrata. Omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione delle parti: violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5". Ad avviso dei ricorrenti il Tribunale per i minorenni di (Omissis) e la Corte d'appello in sede di gravame non hanno fatto corretta applicazione dei principi in tema di abbandono morale e materiale, dettati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 1 e 8 e dall'art. 8 Conv. EDU. La condizione di abbandono deve riguardare entrambi i genitori, deve essere irreversibile e non transeunte ed il fallimento dei tentativi di recupero deve essere avvenuto per cause addebitabili esclusivamente alla sfera genitoriale. Rilevano che la Corte territoriale ha disatteso l'ampia documentazione prodotta, omettendo peraltro di procedere ad una valutazione attuale delle capacità genitoriali e psicodiagnostiche di entrambi i genitori, in contraddittorio, così come richiesto in tutte le fasi processuali. Il ricorrente Y., in data 26.08.2019 iniziava un percorso presso la comunità terapeutica "(OMISSIS)", conclusosi positivamente nel dicembre 2019. Inoltre il ricorrente Y. è padre di altri due figli, A. e B., avuti da precedente unione, con i quali deduce di avere sempre intrattenuto rapporti positivi ed è stato inoltre reintegrato nel posto di lavoro con sentenza del novembre 2019, a seguito di sua rituale impugnazione del licenziamento intimatogli. La madre svolge lavoro come badante e dall'analisi effettuata nel novembre 2019 è risultata non tossicodipendente. Richiamano altresì i documenti prodotti, assumendone la mancata valutazione (cfr. pag. da 13 a 16 del ricorso - della datrice di lavoro della madre, del parroco, disponibile ad accoglierla in casa famiglia con i due figli, delle associazioni che avevano aiutato la coppia quando i figli vivevano con i genitori, documenti sanitari e scolastici - quest'ultimo risalente al novembre 2018, un mese prima dell'allontanamento dei bambini e dell'affido eterofamiliare).

 

4. Con il quarto motivo denunciano "Violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, art. 12, comma 1, art. 15 e art. 17, comma 4; della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con L n. 357 del 1974; degli artt. 29 e 30 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, Art. 8 CEDU, denunciandosi: la mancata valutazione dell'assistenza materiale e morale nei riguardi del minore con riguardo ai parenti entro il quarto grado, la mancata considerazione dell'ipotesi di affidamento familiare ai parenti entro il quarto grado, esistenti e disponibili". Si dolgono della mancata indagine volta a verificare se nell'ambito della famiglia di appartenenza dei minori vi fosse un parente entro il quarto grado disponibile a prendersi cura, anche temporaneamente, dei bambini. Deducono di aver evidenziato nell'atto di appello che i minori avevano significativi rapporti con il nonno paterno Z e con la sua seconda moglie, N, e con la sorella del ricorrente, M, resasi sempre disponibile a sostenere la coppia genitoriale nel rapporto con i figli. Richiamano la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la recisione di ogni legame con la famiglia di origine costituisce una misura eccezionale cui è possibile ricorrere solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici. Ad avviso dei ricorrenti la Corte d'appello non ha fatto applicazione dei suesposti principi e non ha valutato che: a) non era dimostrato lo stato di tossicodipendenza della X; b) lo Y ha la piena potestà genitoriale sui figli nati dalla precedente unione; c) l'ottimo stato di salute fisica ed emotiva dei minori, attestata dal verbale relativo all'incontro scuola/servizi sociali del 13.11.2018. Deducono che l'utilizzo di sostanze stupefacenti in periodi passati rispetto ai fatti oggetto di sentenza non è condizione ostativa all'esercizio della responsabilità genitoriale in quanto è da considerare come una causa transitoria e quindi non pregiudizievole.

 

5. Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente perché concerne un vizio processuale, è inammissibile.

 

5.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide ed intende ribadire, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, la impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (tra le tante Cass. 20874/2019; Cass. 6518/2019; Cass. 4159/2019).

 

5.2. I ricorrenti deducono di non essere stati convocati, unitamente al loro difensore, per l'udienza del giorno 8.03.2019, alla quale essi non hanno potuto partecipare, ma non precisano compiutamente quale sia stato in concreto il vulnus subito, salvo un generico riferimento alla impedita possibilità di "contrastare in contraddittorio le risultanze delle valutazioni dei Servizi Sociali in allora acquisite", non meglio specificata. A tale riguardo, peraltro, nella sentenza impugnata si dà atto che il provvedimento del Tribunale dei minorenni del 15-3-2019 (emesso all'esito dell'udienza dell'8-3-2019- pag. 7 sentenza) era stato reclamato con esito negativo per i ricorrenti e in ogni caso il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni era proseguito e si era concluso con sentenza emessa il 31-12-2019, dopo l'acquisizione di ulteriori relazioni dei Servizi e anche di referti medici.

 

6. Anche gli altri motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

 

6.1. Le doglianze si traducono in una palese richiesta di riesame del merito, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (tra le tante Cass. Sez. U. 34476/2019; Cass. 5987/2021).

 

6.2. Nella specie i ricorrenti, nel prospettare una ricostruzione delle proprie vicende diversa da quella dei giudici di merito, richiamano una serie di documenti, anteriori alle ultime relazioni del (OMISSIS) prese in considerazione dalla Corte d'appello, sollecitandone impropriamente una rivalutazione in sede di legittimità, peraltro senza neppure specificamente confrontarsi con decisivi passaggi del percorso motivazionale della sentenza impugnata, ad esempio con riferimento al rilievo dato dai giudici di merito al ricovero ospedaliero del padre nel (OMISSIS) per uso di oppioidi e cocaina e alla riscontrata mancanza di contatti con gli assistenti sociali da (OMISSIS) della madre, che, nello stesso anno, aveva falsificato le analisi di controllo della tossicodipendenza, facendo sottoporre ai test sua sorella, e rifiutava di sottoporsi a percorsi di recupero.

 

La Corte di merito, con motivazione adeguata, ha accuratamente esaminato i fatti di rilevanza, compresi alcuni tra i più significativi richiamati diffusamente in ricorso (dichiarazioni del parroco, relazione dei Servizi del (OMISSIS) sul rapporto affettuoso con i figli e la relazione tra lo Y e i figli nati da precedente matrimonio), ed è pervenuta, alla stregua degli elementi emersi dalle ultime relazioni acquisite, al convincimento della radicale inadeguatezza dei ricorrenti, "monitorati" sin dal 2014 dai Servizi Sociali e dal Tribunale per i Minorenni, con prognosi negativa di recupero in tempi compatibili con la crescita dei figli.

 

La Corte d'appello, dopo aver scrutinato in dettaglio le risultanze probatorie acquisite, si è dunque, attenuta al principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte e qui ribadito, secondo cui in tema di dichiarazione di adottabilità, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore non vengono meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono (Cass. 26624/2017).

 

6.3. Quanto alle figure vicariali, ed in particolare a quella del nonno paterno, occorre ribadire che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti con i genitori, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità (Cass. 9021/2018).

 

Nella specie, la Corte d'appello ha motivatamente escluso tali rapporti significativi, dopo aver accertato che il nonno manteneva contatti solo saltuari anche con il proprio figlio e neppure sapeva dove viveva, mentre quest'ultimo prospetta, inammissibilmente e ancora una volta, una diversa ricostruzione, affermando di abitare, insieme alla X con il padre (pag. 14 ricorso).

 

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite del presente giudizio, nel rapporto processuale con la parte costituita, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, dovendosi disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133 per essere stata la tutrice dei minori W, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

 

Nulla va disposto, circa le spese di lite, nei confronti delle altre parti, che non hanno svolto attività difensiva.

 

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

 

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione in favore di W, nella qualità di tutore dei minori R. e O., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 133.

 

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2021.

 

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022