Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27083 - pubb. 05/04/2022

Osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice e conseguenze della violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.

Cassazione Sez. Un. Civili, 21 Febbraio 2022, n. 5624. Pres. Raimondi. Est. Scrima.


Consulenza Tecnica d’Ufficio - Osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice - Violazione dell'art. 88 c.p.c. - Incidenza sulle spese di lite - Configurabilità



Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, comma 1, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite. (massima ufficiale)


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