Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20014 - pubb. 23/06/2018

Se l’opponente non attiva la mediazione nel termine di legge il decreto opposto diventa esecutivo

Tribunale Padova, 18 Aprile 2018. Est. Bertola.


Procedimento monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione obbligatoria – Onere di attivazione: spetta all’opponente – Perentorietà del termine di legge – Mancata o tardiva attivazione – Improcedibilità dell’opposizione – Sussiste – Esecutività del decreto opposto – Sussiste



Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di attivare la procedura di mediazione è da rinvenirsi in capo all’attore-opponente, il quale ha interesse a stimolare la prosecuzione del procedimento di opposizione al fine di ottenere, in caso di fondamento delle proprie doglianze, la revoca del decreto.
Il termine di 15 giorni previsto dall’art.5, co.1 bis, D.Lgs. 4/3/2010, va ritenuto perentorio.

La mediazione tardivamente attivata provoca gli stessi effetti del mancato esperimento di essa, con conseguente applicazione della sanzione di improcedibilità della domanda giudiziale e la conferma ed esecutività del decreto ingiuntivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale