Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7292 - pubb. 13/06/2012

Diritto di abitazione gravante sull'immobile oggetto di esecuzione forzata, effetti

Tribunale Monza, 27 Dicembre 2011. Est. Giani.


Art. 540 c.c. – Diritto di abitazione del coniuge superstite – Azione esecutive – Impedimento – Esclusione.

Art. 540 c.c. – Successione legittima – Diritto di abitazione del coniuge superstite – Acquisto Ex Lege – Conseguenze – Opponibilità – In ragione del regime della trascrizione – Sussiste.



Il diritto di abitazione, gravante sull’immobile in favore della coniuge superstite, per averlo adibito a residenza familiare, ai sensi dell’art. 540, 2° comma c.c., non preclude l’azione esecutiva promossa sull’immobile da terzi soggetti, creditori del comproprietario. La titolarità da parte di un terzo di un diritto reale sul bene pignorato, se opponibile, incide sul prezzo di vendita dell’immobile, determinandone la riduzione a causa del vincolo gravante sul bene, ma non impedisce la prosecuzione dell’azione esecutiva e la vendita del bene. L’esistenza di un diritto reale sul bene pignorato non può, invero, paralizzare l’azione esecutiva, pregiudicando il soddisfacimento di crediti da parte di soggetti che hanno legittimamente pignorato il bene di proprietà del debitore esecutato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In caso di successione legittima, il diritto di abitazione del coniuge superstite sussiste in aggiunta alla quota di eredità legittima spettante al coniuge. Poiché il diritto reale di abitazione  è  acquistato in forza di un legato stabilito dalla legge e si trasmette al coniuge superstite al momento della morte del coniuge, l'erede  acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto reale limitato di abitazione. I diritti di abitazione e di uso, in quanto diritti reali, devono essere soggetti a trascrizione. Se non viene trascritto, il diritto di abitazione non è opponibile ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione dell'atto da cui il diritto di abitazione discende. Quanto al titolo idoneo alla trascrizione, in assenza di testamento, sono idonei sia il certificato di denunciata successione che la presentazione al conservare di una nota, accompagnata dal certificato di morte in cui sia indicato lo stato di coniuge e l’operare ex lege del secondo comma dell’art. 540 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 540 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale