Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1016 - pubb. 05/11/2007

Operatore qualificato e contenuto della dichiarazione ex art. 31 reg. Consob

Tribunale Torino, 18 Settembre 2007. Est. Paola Ferrero.


Intermediazione finanziaria – Dichiarazione relativa al possesso di specifica competenza ed esperienza – Indicazione di fatti specifici attestanti l’effettiva conoscenza ed esperienza – Necessità.



Il tenore letterale e la struttura lessicale della norma di cui all’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522/98 evidenzia il possesso di una specifica competenza in materia di operazioni in strumenti finanziari come prerequisito della sia pur necessaria dichiarazione scritta. A tale conclusione si perviene anche in considerazione del fatto che la norma regolamentare è stata emanata in attuazione della delega contenuta nell’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 58/98 che demanda alla Consob di disciplinare, tra l’altro, il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, “tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l’esperienza professionale dei medesimi” allo scopo di assicurare che i comportamenti degli intermediari siano concretamente rispondenti alle diverse esigenze di tutela dei singoli investitori. Ne consegue che, poiché la tutela dell’investitore deve essere effettiva, la dichiarazione relativa al possesso di una specifica esperienza rilasciata dal legale rappresentante di una società non può essere generica e limitarsi a ripetere il tenore letterale della norma ma deve contenere elementi tali effettivamente indicativi di tale esperienza e competenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Daniele Maffeis


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