Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10344 - pubb. 30/04/2014

Forma giuridica dell'investimento finanziario e atipicità del contratto. Nozione di investimento finanziario e predeterminazione dell'importo promesso in restituzione al cliente

Cassazione civile, sez. II, 05 Febbraio 2013, n. 2736. Est. Giusti.


Attività d’intermediazione mobiliare - Contratto d’investimento - Nozione - Riferibilità ad ogni forma di investimento di natura finanziaria, ex art. 1, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 58 del 1998 - Atipicità dello schema - Fondamento.

Attività di intermediazione mobiliare - Nozione di investimento di natura finanziaria - Ogni conferimento di somme di denaro con un'aspettativa di profitto o remunerazione.

Attività di intermediazione mobiliare - Predeterminazione dell'importo promesso in restituzione al cliente - Natura di prodotto finanziario - Rischio emittente - Sussistenza.



Sebbene non tipizzato dal TUF, il contratto d’investimento si presta ad assurgere a forma giuridica di ogni investimento di natura finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 58 del 1998. L’atipicità del contratto riflette, infatti, la natura aperta e atecnica di prodotto finanziario, la quale, se da un lato costituisce la risposta del legislatore alla creatività del mercato ed alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico dei suoi attori, dall'altro risponde all'esigenza di tutela degli investitori, consentendo di ricondurre nell'ambito della disciplina di protezione dettata dal testo unico anche formino nominati di prodotti finanziari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nozione di investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale e con un rischio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La predeterminazione dell'importo promesso in restituzione al cliente dall'emittente un determinato prodotto finanziario non è circostanza sufficiente ad escludere il rischio e, quindi, la possibilità di riscontrare la presenza di un prodotto finanziario. Poiché anche il "rischio emittente" è incluso nell'area assunta dall'investitore mediante l'investimento, ai fini della configurabilità della presenza di un prodotto finanziario, con la correlata applicazione della disciplina in materia di sollecitazione, è sufficiente che sussista l'incertezza in merito non all'entità della prestazione dovuta o al momento in cui questa sarà erogata, bensì alla capacità stessa dell'emittente di restituire il tantundem con la maggiorazione promessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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