Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1079 - pubb. 17/12/2007

Ribasso dei mercati e obblighi di informazione

Tribunale Savona, 09 Maggio 2007. Est. Daniela Veglia.


Violazione degli obblighi comportamentali dell'intermediario - Nullità - Esclusione.

Obbligazioni argentine - Acquisto del settembre dell'anno 2000 - Impossibilità per l'intermediario di prevedere il default - Valutazione a posteriori del comportamento dell'intermediario - Esclusione.

Adeguatezza dell'operazione di investimento - Obbligazioni della Repubblica Argentina - Adeguatezza per dimensione.

Contratto di custodia e negoziazione titoli - Obbligo dell'intermediario di avvisare il cliente del ribasso dei titoli successivo all'acquisto - Esclusione.



L’illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario nel corso delle trattative per la formazione del contratto o nella successiva fase dell’esecuzione non determina la nullità del contratto e ciò indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che la sanzione della nullità sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso disciplinato dal combinato disposto degli artt. 1469-ter, IV comma e 1469 quinquies, I comma cod. civ., in tema di clausole vessatorie contenute nei c.d. contratti del consumatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Si deve ritenere che l’operazione di investimento in obbligazioni argentine avvenuta nel settembre del 2000 sia avvenuta in epoca non sospetta, posto che in tale momento non era ipotizzabile il default dello stato argentino, avvenuto solo nel dicembre 2001, dovendosi all’evidenza valutare il comportamento della banca nel momento in cui l’investimento è stato effettuato e non a posteriori sulla base degli eventi verificatisi successivamente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Può considerarsi adeguata l'operazione di acquisto di obbligazioni argentine per un importo di euro 10.000 nell'ambito di un patrimonio complessivo di € 140.000 da parte di investitore che in precedenza abbia effettuato investimenti in titoli con profilo non prettamente conservativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del rapporto di mera custodia dei titoli ed esecuzione degli ordini del cliente per le singole negoziazioni non vi è alcun obbligo per l'intermediario di avvisare i clienti dell’andamento dei titoli successivo all'acquisto e ciò a differenza di quanto avviene nell’ambito dei contratti di gestione patrimoniale, attività, questa, che comporta, per sua natura, tale obbligo di informazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dello Studio Ichino Brugnatelli


Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto, disinvestimento

Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza dell’operazione, casi

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale



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