Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1272 - pubb. 07/07/2008

Situazione finanziaria dell'emittente e onere della prova

Tribunale Parma, 18 Marzo 2008. Est. Sinisi.


Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario in relazione allo specifico titolo negoziato – Conoscenza della situazione economica dell’emittente – Onere della prova a carico dell’investitore.

Intermediazione finanziaria – Nesso di causalità tra inadempimento e danno – Precedente operatività dell’investitore – Rilevanza.



Per affermare che l’intermediario sia venuto meno all’obbligo di fornire informazioni specifiche in ordine al titolo oggetto della scelta di investimento, l’investitore deve provare che lo stesso fosse effettivamente in possesso di particolari notizie sulla solidità economica dell’emittente, notizie che se conosciute avrebbero totalmente disincentivato il cliente dall’investimento (Fattispecie in tema di obbligazioni argentine negoziate nel gennaio e nel marzo del 2001 da investitori con alta propensione al rischio). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il nesso di causalità tra inadempimento e danno può ritenersi provato in via presuntiva sulla base del profilo dell’investitore desumibile dalla sua precedente operatività qualora si possa ragionevolmente affermare che se lo stesso fosse stato a conoscenza della rischiosità dell’investimento non avrebbe dato corso alle relative operazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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