Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14765 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Verona, 24 Marzo 2016. .


Primo incontro nella procedura di mediazione – Realizzazione della condizione di procedibilità qualora le parti manifestino l’intenzione di non proseguire nella procedura – Sussiste



L’art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/10 va interpretato nel senso che il primo incontro tra le parti e il mediatore ha la funzione di verificare la volontà e disponibilità delle prime, informate sulla natura e funzione della mediazione cui il mediatore intende procedere, ad ‘autorizzare’ l'avvio della procedura, consentendo loro altresì di fornire le eventuali giustificazioni per non procedervi. A tale conclusione induce l’art. 5, comma 2 bis, che, nell’affermare espressamente che “…la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”, implicitamente ammette che il primo incontro informativo non è un momento estraneo alla ricerca dell’accordo e che la mediazione possa legittimamente chiudersi al primo incontro, sicchè nell’espressione ‘senza l’accordo’ deve necessariamente rientrare anche l’ipotesi che le parti o una di esse non intendano tout court proseguire con la mediazione, ritenendo preferibile che la controversia sia conosciuta dall’autorità giudiziaria. (Eugenia Tommasi Di Vignano) (riproduzione riservata)