Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15226 - pubb. 15/06/2016

Il diritto di recesso ex art. 30 TUF riguarda la sottoscrizione degli strumenti finanziari, non del contratto-quadro

Cassazione civile, sez. I, 11 Giugno 2016. Est. Lamorgese.


Intermediazione finanziaria - Diritto di recesso ex art. 30 TUF - Oggetto - Sottoscrizione dei singoli strumenti finanziari - Applicazione alla sottoscrizione del contratto quadro - Esclusione



Il diritto di recesso accordato all'investitore dall'art. 30, comma 6, t.u.f., e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento o gestione di portafogli individuali, prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela (vd. Sez. Un. n. 13905 del 2013).

Tuttavia, la disciplina del recesso di cui si sta parlando non può che riguardare i singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l'investitore si trovi a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall'intermediario fuori sede, e non la stipulazione del c.d. contratto-quadro, che di per sè non implica l'acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di "collocamento", sia pur latamente intesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Il testo integrale


 


Testo Integrale