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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15380 - pubb. 28/06/2016.

Contenuto della segnalazione di inadeguatezza dell'operazione


Cassazione civile, sez. I, 26 Gennaio 2016, n. 1376. Est. Valitutti.

Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti - Art. 2504 bis c.c. - Natura interpretativa della modifica introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 - Esclusione - Natura innovativa - Fondamento - Conseguenze - Fusioni anteriori al 1 gennaio 2004 - Fenomeno successorio - Configurabilità - Interruzione del processo - Inapplicabilità - Fondamento

Contratti di borsa - Operazioni finanziarie - Soggetti abilitati - Obblighi a loro carico - Finalità - Segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Contenuto


In tema di fusione, l'art. 2504 bis c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 2003), ha natura innovativa e non interpretativa e, pertanto, il principio, da esso desumibile, per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni (per unione od incorporazione) anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina (1 gennaio 2004), le quali, pur dando luogo ad un fenomeno successorio, si diversificano, tuttavia, dalla successione "mortis causa" perché la modificazione dell'organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti, sicché quella che viene meno non è pregiudicata dalla continuazione di un processo del quale era perfettamente a conoscenza, né alcun pregiudizio subisce la incorporante (o la società risultante dalla fusione), che può intervenire nel processo ed impugnare la decisione sfavorevole, neppure applicandosi, a dette fusioni, la disciplina dell'interruzione di cui agli artt. 299 e segg. c.p.c. (massima ufficiale)

In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule"). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente. (massima ufficiale)

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