Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16128 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Mantova, 25 Ottobre 2016. .


Mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. 28/2010 - Comunicazione a mezzo legale di non adesione all’invito alla mediazione - Mancata partecipazione all’incontro della parte costituita – Giustificazione - Insussistenza



La mancata partecipazione della parte all’incontro fissato dall’organismo di mediazione ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. 28/2010, non è giustificata dal mero invio di comunicazione da parte del proprio legale che essa non intende aderire al tentativo di mediazione, dovendo lo stesso essere effettivo e, quindi, potendo concretamente esplicarsi solo nel caso in cui vi sia stata la diretta partecipazione della parte, personalmente ovvero tramite un suo legale munito di mandato. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)