Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16236 - pubb. 23/11/2016

Azione del socio-investitore contro la Banca: competenza del tribunale ordinario o di quello delle imprese?

Tribunale Verona, 09 Novembre 2016. Est. Vaccari.


Determinazione della competenza sulla domanda proposta dal socio – Investitore nei confronti di una banca popolare – Utilizzo del criterio di cui all’art. 10 c.p.c. – Necessità

Domanda nei confronti di una banca popolare fondata sulla violazione degli obblighi previsti dal T.u.f. – Competenza del tribunale delle imprese – Esclusione

Qualità di consumatore – Sua rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio sulle controversie relative a contratti finanziari – Esclusione

Violazione dei doveri di cui all’art. 88 c.p.c. nel riportare al giudice la giurisprudenza in maniera incompleta e fuorviante – Condotta della parte che nei propri scritti riporti della giurisprudenza in maniera incompleta e fuorviante – Violazione del dovere di lealtà e probità – Sussistenza – Conseguenze in punto di spese



L’eccezione di incompetenza per materia in relazione alla controversia proposta da un soggetto nei confronti della banca popolare di cui è socio e in cui sia stata prospettata la violazione, da parte di questa, al momento dell’acquisto delle azioni degli obblighi previsti dal T.u.f., va risolta alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale la determinazione della competenza deve essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale secondo quanto stabilisce l'art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale, salvo che nei casi in cui la prospettazione là contenuta appaia prima facie artificiosa e volta al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Va esclusa la competenza del tribunale delle imprese, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) e lett. b), del d. lgs. 168/2003, e va invece affermata quella del tribunale ordinario, in relazione ad una domanda avanzata dal socio-investitore nei confronti di una banca popolare nella quale sia lamentata la violazione degli obblighi previsti dal t.u.f. al momento della conclusione di una operazione di investimento in obbligazioni convertibili in azioni di tale istituto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La qualità di consumatore non rileva nemmeno in astratto nelle controversie, proposte dal socio investitore nei confronti di una banca popolare, in cui venga prospettata la violazione, da parte di questa, degli obblighi previsti dal Tu.f. al momento dell’acquisto delle azioni atteso che, ai sensi dell'articolo 47, lettera d) d. lgs. 206/2005, i contratti relativi a strumenti finanziari esulano dall'ambito di applicazione delle disposizioni della sezione del predetto testo normativo, tra le quali è compresa quella che individua, quale foro competente e inderogabile, quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi contrario al dovere di lealtà e probità, e come tale giustifica la compensazione delle spese tra le parti, il comportamento processuale della parte consistito nel riportare in maniera incompleta i passi salienti di decisioni in punto di competenza per materia di altro organo di giustizia, al fine evidente di prospettarle come a sé favorevoli e quindi di fuorviare il giudicante sul punto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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