Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17305 - pubb. 30/04/2017

Obbligo di fornire all'investitore informazioni adeguate in ordine alla natura, ai rischi ed alle implicazioni della specifica operazione proposta

Cassazione civile, sez. I, 17 Novembre 2016, n. 23417. Est. Lamorgese.


Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell’operazione - Obbligo di fornire all'investitore informazioni adeguate in ordine alla natura, ai rischi ed alle implicazioni della specifica operazione proposta



La valutazione di adeguatezza dell'operazione incide soltanto sull'obbligo di segnalarne motivatamente l'inopportunità ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Regolamento Consob, nonché sull'operatività del divieto, ad esso correlato, di procedere all'esecuzione dell'operazione senza un ordine scritto o registrato, ma non fa venir meno gli obblighi previsti dall'art. 28 del medesimo Regolamento, ed in particolare quello di fornire all'investitore informazioni adeguate in ordine alla natura, ai rischi ed alle implicazioni della specifica operazione proposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale