Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18631 - pubb. 12/12/2017

Nullità dell’ordine di acquisto per carenza di forma convenzionale

Cassazione civile, sez. I, 30 Novembre 2017, n. 28816. Est. Dolmetta.


Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Nullità – Carenza di forma prescritta ad substantiam dal contratto quadro – Ordine telefonico non debitamente registrato – Insufficienza

Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Forma ad substantiam prescritta dal contratto quadro – Diversa dalla scrittura – Ammissibilità

Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Nullità – Carenza di forma prescritta ad substantiam dal contratto quadro – Ordine telefonico non debitamente registrato – Insufficienza – Irrilevanza del comportamento del cliente



La clausola «gli ordini sono impartiti di norma per iscritto. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente» integra un patto costitutivo di forma ad substantiam per il rilascio di ordini di acquisto da parte del cliente, in linea con la norma dell’art. 1352 c.c. Pertanto, gli ordini del cliente non stesi per iscritto, che non siano registrati dall’intermediario su nastro magnetico o supporto equivalente, sono nulli. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

La norma dell’art. 1352 c.c. non riguarda esclusivamente patti istitutivi di forme convenzionali scritte. Non vi sono ragioni per affermare limitazioni in materia di caratteristiche e tipo della forma che il patto impone ai suoi contraenti; a contare, in proposito, è solo la serietà e utilità dello strumento formale che viene convenzionalmente adottato. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

La circostanza che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, il cliente abbia più volte impartito per telefono gli ordini, non impedisce di affermarne la nullità, se l’intermediario non provvede a registrarli su nastro magnetico o supporto equivalente, in conformità all'alternativa fra ordine scritto ed ordine telefonico registrato contemplata dal contratto quadro. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)


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