Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19427 - pubb. 30/03/2018

Mediazione obbligatoria, improcedibilità e limiti del principio di riservatezza, ammissibilità della prova orale e del mediatore quale testimone

Tribunale Udine, 07 Marzo 2018. Est. Fuser.


Mediazione obbligatoria – Improcedibilità – Limiti del principio di riservatezza – Ammissibilità della prova orale e del mediatore quale testimone



Il principio di riservatezza di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 28 del 2010 non si può applicare a c.d. fase di identificazione (fase preliminare nella quale il mediatore procede all’identificazione delle parti, dei loro delegati e dei loro difensori, al fine di verificare se vi siano i presupposti soggettivi per dar corso alla procedura di mediazione e, quindi, all’informativa di cui al primo comma dell’art. 8 del D. Lgs n. 28 del 2010) poiché il suddetto principio riguarda le dichiarazioni delle parti riferite al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione e cioè al merito della lite.

Se, invece, le dichiarazioni delle parti riguardano le modalità della loro partecipazione alla mediazione ed allo svolgimento della stessa, non avendo ad oggetto il merito della lite, dev’essere ammesso non solo l’utilizzo del verbale di mediazione, ma anche la prova orale volta ad accertare la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione tutte quelle volte in cui il verbale di mediazione risulti lacunoso ed il mediatore non abbia correttamente e dettagliatamente trascritto tutte le circostanze inerenti la partecipazione delle parti.

Nel momento in cui, terminata la procedura di mediazione, una delle parti all’udienza fissata ex art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010 eccepisca l’improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione personale della controparte all’incontro di mediazione, il Giudice, prima di chiudere il giudizio con una mera pronuncia di improcedibilità della domanda, deve, sulla base delle allegazioni e deduzioni fornitegli, poter verificare l’effettiva presenza o meno del soggetto, accertando e conoscendo gli elementi fattuali di cui alla c.d. fase di identificazione. Ne consegue che, se tale verifica risulti impedita per un’incompiuta verbalizzazione del mediatore, non si può ritenere di per sé inammissibile l’istanza di prova orale formulata dalla parte destinataria dell’eccezione di improcedibilità volta a provare la propria presenza all’incontro di mediazione. Il Giudice è, quindi, tenuto a prendere in considerazione l’istanza e, se ne sussistono i presupposti, ad ammettere la prova orale ed il mediatore quale testimone in quanto trattasi di deposizione volta a rappresentare al Giudice quanto avvenuto nella fase c.d. di identificazione che, per sua natura, non può e non ha alcun contenuto sostanziale, non avendo ancora affrontato e trattato l’oggetto della lite tra le parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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