Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19793 - pubb. 29/05/2018

Obbligatorietà del tentativo di mediazione ex art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, nelle controversie aventi ad oggetto contratti di leasing

Tribunale Milano, 11 Maggio 2018. Est. Michela Guantario.


Contratto di leasing – Riconducibilità alla nozione di contratto finanziario – Sussistenza – Controversie aventi ad oggetto contratti di leasing – Obbligo di esperire il previo tentativo di mediazione – Applicabilità



I contratti di leasing sono riconducibili alla nozione di “contratti finanziari” di cui all’art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e, di conseguenza, anche con riferimento alle controversie aventi ad oggetto i contratti di leasing, deve considerarsi obbligatorio il tentativo di mediazione. In tal senso depongono, tanto la prevalente funzione di finanziamento del contratto, riconosciuta anche prima della tipizzazione dello stesso ad opera della L. 4 agosto 2017 n. 124, quanto la natura professionale della parte concedente (banche o intermediari finanziari). Tale interpretazione, inoltre, appare conforme anche alla volontà del legislatore (come evidenziata nella Relazione al D.Lgs. n. 28/2010), ove si precisa che, con l’espressione “contratti assicurativi, bancari e finanziari", lo stesso legislatore ha inteso riferirsi a controversie riguardanti “tipologie contrattuali che conoscono una diffusione di massa” “alla base di una parte non irrilevante del contenzioso”, quali sono certamente quelle relative ai contratti di leasing. (Giovanni Prearo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giovanni Prearo


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