Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 217 - pubb. 01/07/2007

Privacy e operazioni finanziarie

Tribunale Bologna, 28 Luglio 2005. Est. Mistri.


Trattamento dei dati personali relativi ad operazioni finanziarie – Obbligo della banca titolare del trattamento di fornire le informazioni al titolare richiedente – Sussistenza – Contenuto.



L'art. 7 d. lgs.vo n.ro 196/2003 riconosce all'interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, ed a qualunque informazione relativa alla persona, di ottenere conferma dell'origine, dell'esistenza, delle finalità e modalità del loro trattamento e di riceverne comunicazione in forma chiara ed intelligibile.
Alla richiesta di accesso corrisponde il dovere del titolare del trattamento di dare riscontro all'interessato ai sensi dell'art. 10 d. lgs.vo n.ro 196/2003, estraendo dai propri archivi tutte le informazioni allo stesso relative della richiesta e comunicandole nelle forme e nei modi più idonei a renderle chiare e perfettamente comprensibili.
L’istituto di credito, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 d. lgs.vo n. 196/03, ove ne sia fatta richiesta, è quindi tenuto a:
1. dare conferma dell'esistenza presso i propri archivi dei dati personali del ricorrente afferenti operazioni di investimento mobiliare a far data dall'inizio del rapporto;
2. comunicare al richiedente tutti i dati e le informazioni personali che lo riguardano relative ad ogni atto, rapporto, documento ed operazione concernenti: a) il contratto originario di prestazione dei servizi di investimento e accessori e/o di gestione di portafogli di investimento e deposito titoli siglati inter partes, incluse eventuali successive modifiche e integrazioni; b) il contratto originario regolante il rapporto di conto corrente eventualmente in essere ed ogni sua eventuale modifica e integrazione; c) le operazioni di investimento, gli ordini di acquisto e gli acquisti di titoli, di qualsivoglia genere, specie e natura, compiuti dal richiedete presso o tramite ovvero con l'intermediazione dell'istituto di credito dall'inizio del rapporto, compresi i rendiconti, i movimenti e la composizione del deposito titoli regolati nell'anzidetto periodo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



omissis 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e 152 d. lgs.vo n. 196/2003 A. riferiva di aver richiesto, con missiva del 31.01.2005 alla Banca B. la consegna di copia dei contratti e degli ordini di acquisto di titoli emessi dalla Repubblica Argentina e dalui sottoscritti presso la filiale di Z.

Con successive missive a firma del legale dell'odierno ricorrente e datate 18 febbraio, 18 marzo ed 08 aprile 2005 veniva ribadita la richiesta rivolta dal A. all'istituto di credito ed in particolare veniva invitata la Banca B., ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.ro 196/2003, a dare conferma dell'esistenza presso i propri archivi del trattamento di dati personali di A. afferenti le operazioni di investimento sopra indicate e la sottoscrizione di qualsivoglia atto e/o documento ad esse correlato; nonché a comunicare l'origine dei dati richiesti ed a fornire copia integrale ed intelligibile di ogni relativo contratto, ordine d'acquisto e/o documento.

Non avendo ricevuto il A. riscontri concreti di sorta, egli adiva pertanto l'odierno Giudice chiedendo volersi condannare la Banca B. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in *** a:

1. dare conferma dell'esistenza o meno presso i suoi archivi dei dati personali del ricorrente afferenti le operazioni di investimento indicate in premessa e la sottoscrizione di qualsivoglia atto e/o documento ad esse correlato, a comunicare al medesimo l'origine dei dati richiesti nonché a fornire copia integrale ed intelligibile di ogni relativo contratto, ordine d'acquisto e/o documento;

2. comunicare al ricorrente tutti i dati e le informazioni personali che lo riguardavano, fornendogli copia integrale ed intelligibile di ogni relativo atto, rapporto e documento, concernenti: a) il contratto originario di prestazione dei servizi di investimento e accessori e/o di gestione di portafogli di investimento e deposito titoli siglati inter partes, incluse eventuali successive modifiche e integrazioni; b) il contratto originario regolante il rapporto di conto corrente n. 000      a tutt'oggi in essere presso la filiale di , sue eventuali modifiche e integrazioni; c) le operazioni di investimento, gli ordini di acquisto e gli acquisti di titoli, di qualsivoglia genere, specie e natura, compiuti da A. presso e tramite la banca stessa dall’inizio del rapporto al 31.12.2001, compresi i rendiconti relativi ala composizione del deposito titoli ed ai movimenti regolati nell’anzidetto periodo. Con vittoria delle spese di lite.

Il ricorso veniva notificato al garante per la protezione dei dati personali ed all’istituto di credito; entrambe le parti non si costituivano in giudizio.

La Banca, a seguito della notifica dell'odierno ricorso, provvedeva a trasmettere al ricorrente documentazione ritenuta incompleta e non esaustiva dall'interessato, che evidenziava le relative omissioni e lacune alle pagine 2 e 3 della memoria depositata in data 18 luglio 2005.

All'udienza del 28 luglio 2005 veniva svolta la discussione della causa, ad esito della quale il Giudice decideva come da separato provvedimento, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Giudicante che il ricorso sia fondato e meriti quindi integrale accoglimento.

L'art. 7 d. lgs.vo n.ro 196/2003 riconosce infatti all'interessato il diritto di accesso ai propri dati personali rispetto al titolare del trattamento, da intendersi come pieno ed integrale riconoscimento del diritto dell'interessato di accedere a qualunque informazione relativa alla persona; di ottenere conferma dell'origine, dell'esistenza, delle finalità e modalità del loro trattamento; di riceverne comunicazione in forma chiara ed intelligibile.

Alla richiesta di accesso corrisponde il dovere del titolare del trattamento di dare riscontro all'interessato ai sensi dell'art. 10 d. lgs.vo n.ro 196/2003, estraendo dai propri archivi tutte le informazioni relative all'interessato ed oggetto della richiesta e comunicandole nelle forme e nei modi più idonei a renderle chiare, perfettamente comprensibili.

In particolare il riscontro all'interessato deve essere completo, ai sensi della letterale espressione di carattere generale usata al comma I° del richiamato art. 7 d. lgs.vo n.ro 196/2003; e gratuito, prevedendo la legge solamente un contributo spese nei limitati casi di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 10 d. lgs.vo n.ro 196/2003.

Nel caso per cui è processo è rimasto accertato in via documentale che il resistente istituto di credito, titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 d. lgs.vo n.ro 196/2003, non ha compiutamente adempiuto alla richiesta di A., rimanendo assolutamente inerte sino alla notifica dell'odierno ricorso ed omettendo successivamente di comunicare al A.le informazioni dettagliatamente ricapitolate dal suo difensore alle pagine 2 e 3 della memoria depositata in data 18 luglio 2005, riconducibili ed afferenti alle operazioni di investimento di cui alla originaria richiesta rivolta dal A.   alla Banca il 31.01.2005, cui l'interessato ha diritto di avere accesso trattandosi senza alcun dubbio di dati personali che lo riguardano.

La contumacia in giudizio dell'istituto di credito impedisce di apprezzare la sussistenza di ragioni di sorta a fondamento del comportamento tenuto dalla Banca nella presente vicenda processuale; la stessa andrà quindi condannata a consentire l'accesso del ricorrente ai documenti di cui a dispositivo nelle forme ed alle condizioni ivi richiamate.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 154 co. 6° d. lgs.vo n.ro 196/2003 copia della presente sentenza va trasmessa a cura della Cancelleria al Garante per la protezione dei dati personali.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Porretta Terme ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e 152 d. lgs.vo n.ro 196/2003 da A. nei confronti di Banca ** accoglie il proposto ricorso e per l'effetto

ordina

a Banca **, in persona del  legale rappresentante pro tempore, titolare ai sensi dell'art. 28 d. lgs.vo n.ro 196/2003 del trattamento dei dati personali in relazione ai quali ha formulato richiesta di accesso il ricorrente, di consentire a l'accesso ai dati personali dei quali egli ha fatto richiesta ed in particolare di

1. dare conferma dell'esistenza presso i propri archivi dei dati personali del ricorrente afferenti operazioni di investimento mobiliare a far data dall'inizio del rapporto acceso da A. con l'istituto di credito resistente;

2. comunicare al ricorrente tutti i dati e le informazioni personali che lo riguardano relative ad ogni atto, rapporto, documento ed operazione concernenti: a) il contratto originario di prestazione dei servizi di investimento e accessori e/o di gestione di portafogli di investimento e deposito titoli siglati inter partes, incluse eventuali successive modifiche e integrazioni; b) il contratto originario regolante il rapporto di conto corrente n. 000 a tutt'oggi in essere presso la filiale di ** ed ogni sua eventuale modifica e integrazione; c) le operazioni di investimento, gli ordini di acquisto e gli acquisti di titoli, di qualsivoglia genere, specie e natura, compiuti da presso o tramite ovvero con l'intermediazione dell'istituto di credito odierno resistente dall'inizio del rapporto al 31.12.2001, compresi i rendiconti, i movimenti e la composizione del deposito titoli regolati nell'anzidetto periodo; conseguentemente e per l'effetto

ordina

a Banca ** in persona del legale rappresentante pro tempore, titolare ai sensi dell'art. 28 d. lgs.vo n.ro 196/2003 del trattamento dei dati personali in relazione ai quali ha formulato richiesta di accesso il ricorrente, di estrarre dagli atti, documenti, supporti o comunque da qualunque altra forma di catalogazione, raccolta e custodia in essere ovvero in possesso della Banca, tutte le informazioni relative ai dati personali di A. e trattate dall'istituto di credito e come sopra specificamente indicate e di comunicarle all'interessato in forma intelligibile entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento; e ciò gratuitamente e senza onere di spesa a carico dell'odierno ricorrente, salvo quanto previsto dall'art. 10 co. 8° , seconda parte d. lgs.vo n.ro 196/2003, fornendo a copia integrale ed intelligibile di tutta la documentazione come sopraindicata;

condanna

Banca **, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali sostenute da A. nel presente procedimento e liquidate in via definitiva in complessivi euro 3.506,70=, come da nota spese depositata in atti, ritenutane la congruità, oltre IVA e CPA dovute come per legge;

dispone

che copia della presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154 co. 6° d. lgs.vo n.ro 196/2003.